Addetto antincendio in azienda: chi lo deve nominare, quali corsi servono e ogni quanto aggiornarli

C’è una domanda che mette in difficoltà molti titolari durante un’ispezione: chi è l’addetto antincendio della sua azienda, e quando ha fatto l’ultimo aggiornamento? Spesso la designazione esiste sulla carta, ma la formazione risale a diversi anni fa. Dal 2022 le regole sono cambiate: il D.M. 2 settembre 2021 ha sostituito il vecchio decreto del 1998, ha riclassificato i livelli di rischio e ha introdotto un obbligo di aggiornamento periodico che prima non era definito con precisione. Il risultato è che molti attestati emessi con le vecchie regole vanno rivisti. Vediamo chi è obbligato, quali corsi servono e come funzionano le scadenze.

Chi deve nominare gli addetti antincendio?

Tutte le aziende con almeno un lavoratore. La designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione è un obbligo del datore di lavoro previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.

Il decreto non fissa un numero minimo di addetti. Stabilisce però un criterio pratico: il personale designato deve essere congruo rispetto alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili. In concreto, deve esserci sempre almeno un addetto presente durante l’orario di lavoro, il che significa che un’azienda con turni o con ferie estive concentrate ne ha bisogno di più di uno.

Nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione. Anche in questo caso, però, deve frequentare gli specifici corsi previsti dall’art. 46 (art. 34, comma 2-bis, D.Lgs. 81/08). Non è un’esenzione dalla formazione: è solo la possibilità di non designare un altro lavoratore.

I tre livelli di rischio: come si classifica la tua azienda

È il cambiamento più rilevante introdotto dal D.M. 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 ed entrato in vigore il 4 ottobre 2022. La vecchia classificazione in rischio basso, medio e alto è stata sostituita da tre livelli:

  • Livello 1 — sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità scarsa di propagazione dell’incendio (ex rischio basso)
  • Livello 2 — sostanze infiammabili e probabilità limitata di propagazione (ex rischio medio)
  • Livello 3 — sostanze altamente infiammabili e probabilità elevata di propagazione (ex rischio alto)

Un punto spesso frainteso: la classificazione non è una scelta discrezionale del datore di lavoro. Dipende dalle caratteristiche effettive dell’attività (sostanze presenti, tipo di costruzione, affollamento) e va indicata nel DVR, nell’ambito della valutazione dei rischi.

Il decreto ha anche ampliato l’elenco delle attività di livello 3, includendo per esempio gli stabilimenti che effettuano stoccaggio o trattamento di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06. Alcune aziende che con il vecchio decreto erano classificate a rischio medio possono quindi ritrovarsi oggi al livello 3, con l’obbligo di formare ex novo la squadra di emergenza.

Quali corsi servono per l’addetto antincendio

Durata e struttura dipendono dal livello di rischio dell’attività. Dal 4 ottobre 2022 i percorsi sono i seguenti:

Livello 1

Corso base di 4 ore (2 ore di teoria e 2 di pratica). Aggiornamento quinquennale di 2 ore, di sola parte pratica.

Livello 2

Corso base di 8 ore (5 ore di teoria e 3 di pratica). Aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 di teoria e 3 di pratica).

Livello 3

Corso base di 16 ore (12 ore di teoria e 4 di pratica). Aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica).

Due novità pratiche che vale la pena conoscere. La prima: le esercitazioni pratiche sono ora obbligatorie anche per il livello 1, dove prima era possibile ricorrere ad ausili multimediali in aula. La seconda: le parti pratiche si svolgono esclusivamente in presenza, e le prove con gli idranti, dove previste, devono comprendere l’erogazione dell’acqua.

L’aggiornamento quinquennale: la novità che molti ignorano

Il vecchio D.M. 10 marzo 1998 non fissava una scadenza precisa per l’aggiornamento degli addetti antincendio. L’obbligo formativo esisteva in base al D.Lgs. 81/08, ma senza una periodicità definita. Il D.M. 2 settembre 2021 ha colmato questo vuoto: l’aggiornamento è ora dovuto con cadenza almeno quinquennale (art. 7).

È il motivo per cui vale la pena controllare gli attestati esistenti. Un corso frequentato dieci anni fa e mai più richiamato, che con il vecchio decreto poteva sembrare ancora valido, oggi non lo è più. E la verifica è semplice: basta guardare la data sull’attestato.

I corsi svolti secondo il D.M. 10 marzo 1998 restano validi fino alla loro naturale scadenza, ma al momento del rinnovo il percorso deve seguire i contenuti del nuovo decreto.

Il piano di emergenza e le esercitazioni

La formazione degli addetti è solo una parte del quadro. Il D.M. 2 settembre 2021 disciplina anche il piano di emergenza, obbligatorio nei luoghi di lavoro dove sono occupati almeno dieci lavoratori e nei luoghi aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Il piano va aggiornato ogni volta che intervengono modifiche che alterano le misure di prevenzione e protezione. Le esercitazioni vanno documentate: il datore di lavoro deve poter dimostrare l’evidenza delle prove svolte. Un’ulteriore esercitazione è richiesta, per esempio, in caso di incremento significativo del numero di lavoratori o dell’affollamento.

Va tenuto presente anche il contesto sanzionatorio: l’omessa designazione degli addetti e le carenze nella gestione dell’emergenza rientrano tra le violazioni sanzionate dal D.Lgs. 81/08, con importi soggetti a rivalutazione periodica ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis. Ma il rischio maggiore è un altro: in caso di incendio con danni a persone, la presenza di addetti con formazione scaduta pesa in modo significativo sulla posizione del datore di lavoro.

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Addetto antincendio in azienda

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