Da maggio 2026 molte aziende rischiano di avere attestati di formazione non più validi, spesso senza saperlo. Il 24 maggio 2026 si è chiuso il periodo transitorio del nuovo Accordo Stato-Regioni, e da quella data la formazione sicurezza obbligatoria segue regole diverse su durate, contenuti e modalità dei corsi. Per un titolare di PMI questo significa una cosa concreta: alcuni corsi fatti in passato potrebbero non bastare più, e nuovi obblighi sono entrati in vigore, primo fra tutti quello che riguarda direttamente il datore di lavoro. Vediamo cosa è cambiato davvero e quali sono le scadenze da non perdere.
Cos’è il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
La formazione sicurezza obbligatoria è prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di formare tutti i lavoratori sui rischi presenti in azienda. Le regole pratiche (quante ore, quali contenuti, con quale periodicità) sono definite dagli Accordi Stato-Regioni.
Il nuovo Accordo, sancito il 17 aprile 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, sostituisce e accorpa i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016 in un unico testo. È il più rilevante intervento in materia di formazione degli ultimi dieci anni. Ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi, conclusosi il 24 maggio 2026: da quella data tutti i nuovi corsi devono essere progettati secondo le nuove regole.
La novità principale: la formazione obbligatoria per il datore di lavoro
È il cambiamento più importante per le PMI. Per la prima volta viene introdotto un obbligo di formazione specifico per tutti i datori di lavoro, anche per chi non svolge direttamente il ruolo di RSPP.
- Durata: 16 ore complessive (parte normativa e parte gestionale)
- Modulo aggiuntivo: 6 ore per chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili
- Scadenza: il corso deve essere completato entro il 24 maggio 2027
- Modalità: consentita la videoconferenza sincrona, non l’e-learning asincrono
In pratica, se sei titolare di un’azienda hai tempo fino a maggio 2027 per frequentare questo corso. È una scadenza più ampia rispetto alle altre figure, ma conviene pianificarla per tempo.
Cosa cambia per lavoratori, preposti e dirigenti
Le regole variano a seconda della figura. Ecco il quadro sintetico.
Lavoratori
La struttura resta invariata: 4 ore di formazione generale più una parte specifica in base al rischio (4 ore rischio basso, 8 ore rischio medio, 12 ore rischio alto). Confermato l’aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. La novità è l’obbligo di una verifica finale dell’apprendimento, sia nei corsi iniziali sia negli aggiornamenti.
Preposti
È la figura più impattata. Il corso base passa a 12 ore, l’aggiornamento diventa biennale (prima era quinquennale) e non è più ammessa la modalità e-learning: solo aula o videoconferenza sincrona.
Dirigenti
Il corso base scende da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. L’aggiornamento resta di 6 ore ogni cinque anni e può essere svolto in e-learning.
La tracciabilità: il nuovo obbligo che riguarda tutti
Al di là delle singole figure, il nuovo Accordo introduce un principio che vale per ogni corso: la formazione deve essere progettata e documentata in modo tracciabile.
- Documento di progettazione del corso
- Registro delle presenze (obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore)
- Test finale con verifica dell’apprendimento
- Verbale e fascicolo conservato per almeno 10 anni
- Massimo 30 partecipanti per aula
Non è solo burocrazia: in caso di ispezione o di infortunio, la mancanza di questa documentazione equivale, di fatto, a non aver formato il personale.
Chi può erogare la formazione?
Un altro punto cambiato in modo sostanziale. Con la fine del periodo transitorio non è più sufficiente che il corso sia tenuto da un docente qualificato: diventa determinante anche chi organizza ed eroga il percorso, il cosiddetto soggetto formatore.
Per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente l’accreditamento regionale. Questo è un aspetto tecnico che le aziende della Lombardia devono verificare: un attestato rilasciato da un soggetto non abilitato può rivelarsi privo di valore proprio nel momento in cui serve, cioè durante un controllo.
Le scadenze da non perdere
Riassumendo le date più rilevanti per una PMI:
- 24 maggio 2026, fine del periodo transitorio: tutti i nuovi corsi seguono le nuove regole
- Maggio 2026, aggiornamento dei preposti formati da oltre due anni
- 24 maggio 2027, termine per la formazione obbligatoria dei datori di lavoro
Il rischio concreto è duplice: attestati non più conformi che vanno rifatti, e la formazione del datore di lavoro che, se dimenticata, espone l’azienda a una non-conformità in caso di ispezione.
Come PGE gestisce la formazione sicurezza
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La formazione rientra nel servizio HSE integrato: lo stesso interlocutore che segue il DVR e il ruolo di RSPP coordina anche i percorsi formativi, evitando che qualche scadenza passi inosservata. Operiamo a Milano e in tutta la Lombardia.
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