Rischio caldo sul lavoro: gli obblighi del datore di lavoro in Lombardia nell’estate 2026

Ogni estate la stessa scena: le temperature superano i 35 gradi, i lavoratori all’aperto sono allo stremo, e molti datori di lavoro non sanno se possono (o devono) fermare le attività. Il rischio caldo sul lavoro non è più una questione lasciata al buon senso. Con l’ordinanza regionale n. 484 del 2026 e il Protocollo quadro nazionale, la Lombardia ha fissato regole precise su quando sospendere il lavoro all’aperto, con obblighi e sanzioni ben definiti. Per un’azienda edile, agricola o logistica questo significa nuovi adempimenti da conoscere, e un DVR da aggiornare. Vediamo cosa prevede la normativa e cosa deve fare concretamente un’impresa.

Il rischio caldo è un rischio da valutare nel DVR

Prima di tutto un principio spesso ignorato: il caldo è un rischio lavorativo a tutti gli effetti. Il D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del microclima e degli agenti fisici, e questo include l’esposizione a temperature elevate e alla radiazione solare.

Significa che lo stress termico va inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi, con le relative misure di prevenzione. Un DVR che non considera il rischio caldo, per un’azienda con lavoratori esposti, è un DVR incompleto. E in caso di malore riconducibile al calore, l’assenza di questa valutazione espone il datore di lavoro a responsabilità sul piano penale e civile.

Il Protocollo quadro nazionale sulle emergenze climatiche, recepito con il D.M. n. 95 del 9 luglio 2025, ha ribadito proprio questo: DVR e procedure operative vanno aggiornati per tenere conto del rischio da calore.

L’ordinanza Regione Lombardia 2026: quando è vietato lavorare

È la novità operativa che le imprese lombarde devono conoscere. Con l’Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026, la Regione Lombardia ha introdotto un divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde, in vigore dal 10 giugno al 23 settembre 2026.

Il divieto riguarda l’attività lavorativa con esposizione prolungata al sole nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16:00, e si applica a tre comparti specifici:

  • Cantieri edili all’aperto
  • Cave
  • Aziende agricole e florovivaistiche

Un punto fondamentale: il divieto non scatta automaticamente ogni giorno. Si applica solo nelle giornate in cui la piattaforma Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR, segnala un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, secondo la rilevazione delle ore 12:00.

Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro

L’ordinanza impone alle imprese un adempimento quotidiano che molti sottovalutano: la verifica giornaliera del rischio.

  • Consultare ogni giorno il portale Worklimate prima di organizzare le attività, verificando il livello di rischio per la propria zona
  • Documentare la verifica effettuata: in caso di controllo, l’azienda deve poter dimostrare di aver consultato la mappa
  • Sospendere le lavorazioni nella fascia 12:30-16:00 nei giorni di rischio “ALTO”
  • Adottare comunque misure di prevenzione anche negli altri giorni: pause aggiuntive, rotazione dei compiti, disponibilità di acqua e zone d’ombra, formazione sui sintomi del colpo di calore

Va ricordato che le raccomandazioni valgono anche oltre i tre settori vietati: per tutte le lavorazioni all’aperto, come la logistica nei piazzali e nelle baie di carico, e per gli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni esterne, la Regione richiama il rispetto delle Linee di indirizzo nazionali per la protezione dal calore.

Cosa si rischia a non rispettare l’ordinanza

Le conseguenze non sono simboliche. La mancata osservanza del divieto può comportare, oltre alla sospensione immediata dell’attività da parte degli organi ispettivi, sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

A questo si aggiunge il profilo del D.Lgs. 81/08: in caso di malore di un lavoratore riconducibile alla mancata adozione delle misure preventive, la responsabilità del datore di lavoro si estende sul piano penale e civile. Il rischio, quindi, è doppio: la violazione dell’ordinanza in sé e le conseguenze in caso di infortunio.

La cassa integrazione per il caldo: uno strumento, non un costo

C’è un aspetto che molte imprese non conoscono: fermare il cantiere per il caldo non significa necessariamente perdere la giornata di retribuzione. Quando le temperature, reali o percepite, superano i 35 gradi, le aziende possono ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con la causale “eventi meteo – temperature elevate”, come chiarito dal messaggio INPS n. 2130 del 2025.

In pratica, la sospensione delle lavorazioni diventa una misura organizzativa di prevenzione: tutela i lavoratori, preserva la responsabilità del datore di lavoro e, tramite la CIGO, non grava sui costi aziendali. Quando lo stop deriva da un’ordinanza regionale, è inoltre possibile utilizzare la specifica causale per sospensione disposta dalla pubblica autorità.

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Il tema rientra nel servizio HSE integrato: lo stesso interlocutore che segue il DVR e il ruolo di RSPP coordina anche l’adeguamento alle ordinanze stagionali e il supporto sulle procedure di sospensione. Operiamo a Milano e in tutta la Lombardia.

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Lavoratore edile esposto al sole durante un'ondata di calore estiva

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